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Apparecchi Elettromedicali:

  • Norma CEI EN 62353 2^ ed. 2015 (CEI 62-148) - Apparecchi elettromedicali - Verifiche periodiche e prove da effettuare dopo interventi di riparazione degli apparecchi elettromedicali

  • Norma  CEI EN 60601-1  (CEI 62-5) - Apparecchi elettromedicali Parte 1: Prescrizioni generali relative alla sicurezza fondamentale e alle prestazioni essenziali 

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Impianti Elettrici Locali ad Uso Medico:
  • Norma CEI 64-8 - Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua.
  • Norma CEI 64-8/6 Parte 6: Verifiche
  • Norma CEI 64-8/7-710 - Ambienti ed applicazioni particolari - Locali ad uso medico
  • Guida  CEI 64-14 - Guida alle verifiche degli impianti elettrici utilizzatori 
  • Norma CEI 11-27 - Lavori su Impianti Elettrici
  • Norma UNI CEI 11222 - Impianti di illuminazione di sicurezza degli edifici - Procedure per la verifica e la manutenzione periodica
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Testo Unico sulla Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro (d.lgs. n. 81/08 e d.lgs. 106/09)

"Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:

a) le attrezzature di lavoro siano:

1-installate e utilizzate in conformità alle istruzioni d’uso,

2-oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo i requisiti di sicurezza di cui all’art. 70 e siano corredati, ove necessario, di apposite istruzioni d’uso e libretto di manutenzione.

b) siano curati la tenuta e l’aggiornamento del registro di controllo delle attrezzature di lavoro per cui lo stesso è previsto.” - art. 71 comma 4

 

“Gli interventi di controllo sono volti ad assicurare il buono stato di conservazione e l’efficienza,  ai fini della sicurezza, delle attrezzature di lavoro e devono essere effettuate da persona competente”. art. 71, comma 8 lettera c:

Attrezzatura di lavoro: “Qualsiasi Macchina, Apparecchio, Utensile o Impianto…” - art. 69 comma 1

(v. anche: Direttiva CEE 2009/104: « Requisiti minimi di sicurezza e di salute per l’uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro.»)

 

“ il datore di lavoro provvede affinché. . .

b) le attrezzature di lavoro siano sottoposte

1) ad interventi di controllo periodici secondo frequenze stabilite in base a indicazioni fornite dai Fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica . . “ - art. 71 comma 9:

 

“ Le verifiche devono essere effettuate da persona competente, in possesso di requisiti formativi di esperienza e capacità attestati da autocertificazione di idoneità tecnico-professionale”. ( art. 26 comma 1 )

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Decreto Legislativo 24 febbraio 1997, n. 46 - (d.lgs. 46/97)

"Attuazione della direttiva 93/42/CEE, concernente i dispositivi medici"(modificata con la direttiva 2007/47CE)

“ I DM possono essere messi in servizio unicamente se rispondono ai requisiti prescritti dal presente d.lgs. , se sono correttamente forniti e installati, se sono oggetto di un’adeguata manutenzione e se sono utilizzati in conformità della loro destinazione d’uso.” (art. 3 )

“. . I Dispositivi Medici ( DM ) devono mantenere le caratteristiche di sicurezza e di prestazioni durante la loro vita utile .” (All.1 c.4)

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Decreto Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, (d.p.r. 14/01/1997)

"Approvazione dell’atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l’esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private":

ART. 4 “ La direzione adotta un inventario delle Apparecchiature in dotazione. Deve esistere un piano per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli Apparecchi biomedici; tale piano deve essere documentato per ciascun apparecchio e reso noto ai diversi livelli operativi.”

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Disposizioni Legislative e Riferimenti Normativi:

RIFERIMENTI NORMATIVI

In verde scuro l'elenco dei paesi membri IEC (Commissione elettrotecnica internazionale)

 
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