Verifiche Apparecchi Elettromedicali e Impianti Elettrici per Locali ad Uso Medico
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Apparecchi Elettromedicali:
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Norma CEI EN 62353 2^ ed. 2015 (CEI 62-148) - Apparecchi elettromedicali - Verifiche periodiche e prove da effettuare dopo interventi di riparazione degli apparecchi elettromedicali
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Norma CEI EN 60601-1 (CEI 62-5) - Apparecchi elettromedicali Parte 1: Prescrizioni generali relative alla sicurezza fondamentale e alle prestazioni essenziali
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Impianti Elettrici Locali ad Uso Medico:
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Norma CEI 64-8 - Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua.
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Norma CEI 64-8/6 Parte 6: Verifiche
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Norma CEI 64-8/7-710 - Ambienti ed applicazioni particolari - Locali ad uso medico
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Guida CEI 64-14 - Guida alle verifiche degli impianti elettrici utilizzatori
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Norma CEI 11-27 - Lavori su Impianti Elettrici
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Norma UNI CEI 11222 - Impianti di illuminazione di sicurezza degli edifici - Procedure per la verifica e la manutenzione periodica
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Testo Unico sulla Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro (d.lgs. n. 81/08 e d.lgs. 106/09)
"Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:
a) le attrezzature di lavoro siano:
1-installate e utilizzate in conformità alle istruzioni d’uso,
2-oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo i requisiti di sicurezza di cui all’art. 70 e siano corredati, ove necessario, di apposite istruzioni d’uso e libretto di manutenzione.
b) siano curati la tenuta e l’aggiornamento del registro di controllo delle attrezzature di lavoro per cui lo stesso è previsto.” - art. 71 comma 4
“Gli interventi di controllo sono volti ad assicurare il buono stato di conservazione e l’efficienza, ai fini della sicurezza, delle attrezzature di lavoro e devono essere effettuate da persona competente”. art. 71, comma 8 lettera c:
Attrezzatura di lavoro: “Qualsiasi Macchina, Apparecchio, Utensile o Impianto…” - art. 69 comma 1
(v. anche: Direttiva CEE 2009/104: « Requisiti minimi di sicurezza e di salute per l’uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro.»)
“ il datore di lavoro provvede affinché. . .
b) le attrezzature di lavoro siano sottoposte
1) ad interventi di controllo periodici secondo frequenze stabilite in base a indicazioni fornite dai Fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica . . “ - art. 71 comma 9:
“ Le verifiche devono essere effettuate da persona competente, in possesso di requisiti formativi di esperienza e capacità attestati da autocertificazione di idoneità tecnico-professionale”. ( art. 26 comma 1 )
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Decreto Legislativo 24 febbraio 1997, n. 46 - (d.lgs. 46/97)
"Attuazione della direttiva 93/42/CEE, concernente i dispositivi medici"(modificata con la direttiva 2007/47CE)
“ I DM possono essere messi in servizio unicamente se rispondono ai requisiti prescritti dal presente d.lgs. , se sono correttamente forniti e installati, se sono oggetto di un’adeguata manutenzione e se sono utilizzati in conformità della loro destinazione d’uso.” (art. 3 )
“. . I Dispositivi Medici ( DM ) devono mantenere le caratteristiche di sicurezza e di prestazioni durante la loro vita utile .” (All.1 c.4)
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Decreto Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, (d.p.r. 14/01/1997)
"Approvazione dell’atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l’esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private":
ART. 4 “ La direzione adotta un inventario delle Apparecchiature in dotazione. Deve esistere un piano per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli Apparecchi biomedici; tale piano deve essere documentato per ciascun apparecchio e reso noto ai diversi livelli operativi.”
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Disposizioni Legislative e Riferimenti Normativi:
